Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Interventi per le aree a rischio idrogeologico
                  e in materia di protezione civile
  1.  Le  misure  di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato
definite   nell'atto   di   indirizzo  e  coordinamento  emanato  per
l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo  1,  commi  1  e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,    e    successive   modificazioni,   di   seguito   denominato:
"decreto-legge  n.  180 del 1998", si applicano, (( qualora non siano
in  vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma  6-bis,  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183, e successive
modificazioni,   e  sino  all'approvazione  dei  piani  stralcio  per
l'assetto  idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al
compimento  della  perimetrazione  prevista  dall'articolo  1,  comma
1-bis,  del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di
dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area: ))
    a)  alle  aree  ricomprese  nel  limite di 150 metri dalle ripe o
dalle  opere  di  difesa  idraulica  dei  laghi, fiumi ed altri corsi
d'acqua,  situati  nei  territori  dei comuni per i quali lo stato di
emergenza,  dichiarato  ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge  24
febbraio   1992,   n.  225,  e'  stato  determinato  da  fenomeni  di
inondazione,  nonche'  dei  comuni o delle localita' indicate come ad
alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo
1,  comma  1-bis,  del  decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle
tabelle  A  e B, allegate al presente decreto. (( Per i corsi d'acqua
la  cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle
ripe  naturali,  risulti  inferiore  a 150 metri, le aree sono quelle
comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;
    b) nelle aree con probabilita' di inondazione corrispondente alla
piena  con  tempo  di  ritorno  massimo  di  200  anni, come definite
nell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento di cui al presente comma e
identificate  con delibera dei comitati istituzionali delle Autorita'
di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i
restanti  bacini  idrografici,  e  che  non  siano gia' ricomprese in
bacini  per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce
fluviali  o  di  riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai
sensi  dell'articolo  17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni.
  2.  Le  tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate,
sentite  le  regioni  e le province autonome interessate, con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato
dei  Ministri  di  cui  all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n.
183,  e  successive  modificazioni,  e  sono  integrate  con i comuni
interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena
saranno   disponibili   gli   elenchi  a  tal  fine  predisposti  dal
Dipartimento della protezione civile. ))
  3. (Soppresso).
  4.  ((  La  disposizione  di  cui  al  comma  4 dell'articolo 1 del
decreto-legge  n.  180  del 1998 si applica anche alle aree di cui al
comma  1  del  presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto
ovvero,  per  le  nuove  aree individuate ai sensi del comma 2, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  di  aggiornamento  delle
tabelle,  di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente
comma  e'  data  adeguata informazione e pubblicita' alla popolazione
residente.
  5.  Per  l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma
2,  del  decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia
di  cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, )) e
con  le  procedure  ivi  previste,  e'  autorizzata  la spesa di lire
110.000  milioni  per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente.    Al   conseguente   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  degli stanziamenti iscritti, quanto a lire
38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente   "fondo   speciale"   e,  quanto  a  lire  72.000  milioni,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  per l'anno 2000, allo
scopo   parzialmente   utilizzando  gli  accantonamenti  relativi  al
Ministero dell'ambiente.
  6.  Per  l'attuazione  del programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio     meteo-idro-pluviometrico    elaborato    ai    sensi
dell'articolo  2,  comma  7,  del decreto-legge n. 180 del 1998, sono
adottate  le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire
30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale
di  base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica. Al conseguente onere
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente.
  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Dipartimento  della  protezione civile, avvalendosi del
Gruppo  nazionale  per  la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del
Consiglio  nazionale  per  le  ricerche,  ((  in  collaborazione  con
l'Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente (ANPA), con il
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonche' con il Comitato
tecnico  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15  dicembre  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29
gennaio  1999,  ))  predispone,  ((  sentite le regioni e le province
autonome,  ))  un  programma  per assicurare un'adeguata copertura di
radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e' attuato
nel  limite  di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno
degli  anni  2001  e  2002,  comprensivo del costo di funzionamento e
gestione  del  sistema  per  24  mesi.  Al relativo onere si provvede
mediante   corrispondente  riduzione,  per  gli  anni  2001  e  2002,
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195, cosi' come determinata dalla
tabella  C  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare
il  finanziamento  del Fondo per la protezione civile. (( A decorrere
dall'anno  2003,  agli  oneri  relativi  al  costo di funzionamento e
gestione  del programma di cui al presente comma si provvede a carico
dei   fondi   volti  ad  assicurare  il  funzionamento  del  servizio
meteorologico  nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 1, commi
          1,  1-bis, 2 e 4, e 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno
          1998,  n.  180,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          3 agosto  1998,  n.  267 (Misure urgenti per la prevenzione
          del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
          disastri  franosi  nella  regione  Campania):      "Art.  1
          (Piani  stralcio  per la tutela dal rischio idrogeologico e
          misure di prevenzione per le aree a rischio). - 1. Entro il
          termine  perentorio  del  30 giugno  2001,  le autorita' di
          bacino  di  rilievo nazionale e interregionale e le regioni
          per  i  restanti  bacini,  adottano,  ove  non  si sia gia'
          provveduto,   piani   stralcio   di  bacino  per  l'assetto
          idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17
          della   legge   18 maggio   1989,   n.  183,  e  successive
          modificazioni,     che     contengano     in    particolare
          l'individuazione  delle  aree  a rischio idrogeologico e la
          perimetrazione   delle  aree  da  sottoporre  a  misure  di
          salvaguardia, nonche' le misure medesime.
              1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorita' di bacino
          di  rilievo  nazionale  e interregionale e le regioni per i
          restanti  bacini,  in  deroga  alle  procedure  della legge
          18 maggio  1989,  n.  183,  approvano,  piani  straordinari
          diretti  a  rimuovere  le  situazioni  a rischio piu' alto,
          redatti  anche  sulla  base  delle proposte delle regioni e
          degli    enti   locali.   I   piani   straordinari   devono
          ricomprendere    prioritariamente   le   aree   a   rischio
          idrogeologico  per le quali e' stato dichiarato lo stato di
          emergenza,  ai  sensi  dell'art.  5 della legge 24 febbraio
          1992,   n.   225.   I   piani  straordinari  contengono  in
          particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree
          a  rischio  idrogeologico  molto  elevato per l'incolumita'
          delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del
          patrimonio  ambientale  e  culturale.  Per  dette aree sono
          adottate  le misure di salvaguardia con il contenuto di cui
          al  comma  6-bis  dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989,
          oltre  che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma
          3  del  medesimo  art.  17.  L'inosservanza del termine del
          31 ottobre  1999  per  l'individuazione e la perimetrazione
          delle   aree   di  cui  al  precedente  periodo,  determina
          l'adozione,   da  parte  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della
          medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
          degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione
          e  alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure
          di   salvaguardia  siano  adottate  in  assenza  dei  piani
          stralcio  di  cui  all'art. 17, comma 6-ter, della legge n.
          183    del    1989,   esse   rimangono   in   vigore   sino
          all'approvazione   di  detti  piani.  Per  i  comuni  della
          Campania, colpiti dagli eventi idreologici del 5 e 6 maggio
          1998  valgono  le  perimetrazioni delle aree a rischio e le
          misure  provvisorie  di  salvaguardia previste dall'art. 1,
          comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato
          per  il  coordinamento della protezione civile, n. 2787 del
          21 maggio  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive
          modificazioni.   Con   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta del predetto Comitato dei Ministri,
          sono   definiti  i  termini  essenziali  degli  adempimenti
          previsti dall'art. 17 della citata legge n. 183 del 1989, e
          successive  modificazioni.  I  piani straordinari approvati
          possono   essere  integrati  e  modificati  con  le  stesse
          modalita'  di  cui  al  presente  comma, in particolare con
          riferimento  agli interventi realizzati ai fini della messa
          in sicurezza delle aree interessate.
              2.  Il  Comitato  dei  Ministri  di  cui al comma 1-bis
          definisce,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche
          attraverso  azioni  di manutenzione dei bacini idrografici,
          per  la  riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto
          dei  programmi  gia'  in essere da parte delle autorita' di
          bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui
          al  comma  1-bis,  se  approvati,  nelle  zone  nelle quali
          la maggiore   vulnerabilita'   del   territorio   si   lega
          a maggiori   pericoli   per  le  persone,  le  cose  ed  il
          patrimonio  ambientale  con  priorita'  per quelli relativi
          alle  aree  per  le  quali  e' stato dichiarato lo stato di
          emergenza,  ai  sensi  dell'art.  5 della legge 24 febbraio
          1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono
          essere  adottate,  su proposta dei Ministri dell'ambiente e
          dei  lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate,
          le  ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, legge 24 febbraio
          1992,  n.  225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del
          Comitato  dei  Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
          adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui
          i  criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al
          presente comma.
              (Omissis).
              4.  Entro  sei  mesi dall'adozione dei provvedimenti di
          cui  ai  commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come
          definiti  dalla  legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  e dal
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, provvedono a
          predisporre,  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico, con
          priorita'   assegnata   a   quelle   in   cui   la maggiore
          vulnerabilita'  del  territorio si lega a maggiori pericoli
          per  le  persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani
          urgenti   di   emergenza   contenenti   le  misure  per  la
          salvaguardia     dell'incolumita'     delle     popolazioni
          interessate,  compreso  il  preallertamento, l'allarme e la
          messa  in  salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di
          monitoraggio di cui all'art. 2.
              Art.  2  (Potenziamento delle strutture tecniche per la
          difesa del suolo e la protezione dell'ambiente).
              (Omissis).
              7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  il Comitato dei Ministri di cui al
          comma  1 dell'art. 1, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome,  adotta  un  programma per il potenziamento delle
          reti  di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla
          realizzazione  di  una  copertura  omogenea  del territorio
          nazionale.  Il  programma  e'  predisposto,  sulla base del
          censimento  degli  strumenti  e  delle  reti esistenti, dal
          Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con
          il   Dipartimento   della  protezione  civile,  sentite  le
          autorita'  di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il
          Gruppo   nazionale   per   la   difesa   dalle   catastrofi
          idrogeologiche  del  Consiglio nazionale delle ricerche. Il
          programma  contiene  un  piano  finanziario  triennale, nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  8,  comma 3, con
          l'indicazione  analitica  dei  costi  di realizzazione e di
          gestione    delle    reti.    Queste    ultime   assicurano
          l'unitarieta',    a    livello   di   bacino   idrografico,
          dell'elaborazione  in  tempo  reale  dei  dati rilevati dai
          sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto
          a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di
          protezione civile".
              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 4 e 17,
          commi  6-bis  e  6-ter,  della legge 18 maggio 1989, n. 183
          (Norme  per  il  riassetto organizzativo e funzionale della
          difesa del suolo):
              "Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
          Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
          interventi  nel  settore  della  difesa del suolo). - 1. Il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dei  lavori  pubblici  ovvero  del  Comitato  dei
          Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
          e  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva
          con proprio decreto:
                a) le   deliberazioni   concernenti  i  metodi  ed  i
          criteri,  anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita'
          di  cui  agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il
          controllo  dei piani di bacino, dei programmi di intervento
          e di quelli di gestione;
                b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
          rilievo nazionale e interregionale;
                c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il
          Comitato  nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.
          6  e  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori
          pubblici;
                d) il  programma  nazionale  di  intervento,  di  cui
          all'art. 25, comma 3;
                e) gli  atti volti a provvedere in via sostitutiva in
          caso  di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono
          demandate   le  funzioni  previste  dalla  presente  legge,
          qualora  si  tratti di attivita' da svolgersi entro termini
          essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
          natura degli interventi;
                f) ogni  altro  atto di indirizzo e coordinamento nel
          settore disciplinato dalla presente legge.
              2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  il  Comitato  dei Ministri per i servizi tecnici
          nazionali  e  gli  interventi  nel settore della difesa del
          suolo.  Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  o,  su sua delega, da un Ministro membro del
          Comitato  stesso,  e'  composto  dai  Ministri  dei  lavori
          pubblici,  dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste,
          per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  per gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  per gli affari
          regionali   ed  i  problemi  istituzionali  e  per  i  beni
          culturali e ambientali.
              3.  Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni  di  alta
          vigilanza  sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti
          di  indirizzo  e  di  coordinamento  delle  loro attivita'.
          Propone  al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema
          di  programma  nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
          comma  3,  che  coordina  con  quelli delle regioni e degli
          altri  enti  pubblici  a carattere nazionale, verificandone
          l'attuazione.
              4.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni di segreteria
          tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
          delle Amministrazioni statali competenti.
              4-bis.   I   principi   degli   atti   di  indirizzo  e
          coordinamento    di   cui   al   presente   articolo   sono
          preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              Art.  17  (Valore,  finalita'  e contenuti del piano di
          bacino).
              (Omissis).
              6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino,
          le  autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale,
          adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento
          ai  bacini  montani,  ai torrenti di alta valle ed ai corsi
          d'acqua  di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere
          b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia
          sono  immediatamente  vincolanti  e  restano in vigore sino
          all'approvazione  del  piano  di  bacino  e comunque per un
          periodo  non  superiore  a  tre  anni.  In  caso di mancata
          attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle
          province  e  dei  comuni,  delle  misure  di salvaguardia e
          qualora   da   cio'   possa  derivare  un  grave  danno  al
          territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida
          ad  adempiere  entro  congruo  termine  da  indicarsi nella
          diffida   medesima,   adotta  con  ordinanza  cautelare  le
          necessarie  misure  provvisorie  di  salvaguardia,  anche a
          carattere  inibitorio  di  opere,  di lavori o di attivita'
          antropiche,    dandone    comunicazione   preventiva   alle
          amministrazioni  competenti.  Se  la  mancata  attuazione o
          l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio
          periferico  dello  Stato,  il  Ministro dei lavori pubblici
          informa   senza  indugio  il  Ministro  competente  da  cui
          l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per
          assicurare  l'adempimento.  Se  permane la necessita' di un
          intervento   cautelare   per  evitare  un  grave  danno  al
          territorio,  il  Ministro  competente,  di  concerto con il
          Ministro  dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare
          di cui al presente comma.
              6-ter.  I  piani  di  bacino idrografico possono essere
          redatti  ed  approvati  anche per sottobacini o per stralci
          relativi  a  settori  funzionali  che  in  ogni caso devono
          costituire  fasi  sequenziali  e  interrelate  rispetto  ai
          contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita
          la  considerazione sistemica del territorio e devono essere
          disposte,  ai  sensi  del  comma 6-bis, le opportune misure
          inibitorie  e  cautelative  in  relazione  agli aspetti non
          ancora compiutamente disciplinati".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile):
              "Art. 5.  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al  verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o maggiori  danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          15 dicembre  1998,  reca:  "Approvazione  del  programma di
          potenziamento      delle      reti      di     monitoraggio
          meteoidropluviometrico".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  1, del
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   3 luglio   1991,   n.  195
          (Provvedimenti  in  favore delle popolazioni delle province
          di   Siracusa,  Catania  e  Ragusa  colpite  dal  terremoto
          nel dicembre  1990  ed  altre  disposizioni in favore delle
          zone  danneggiate  da  eccezionali  avversita' atmosferiche
          dal giugno 1990 al gennaio 1991):
              "Art.  6.  -  1.  Al  fine di assicurare la continuita'
          degli  interventi di competenza, il Fondo per la protezione
          civile  e'  integrato  della somma di lire 215 miliardi per
          l'anno  1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni
          1992  e  1993.  A  decorrere  dall'anno 1994 si provvede ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera  d),  della legge
          5 agosto   1978,   n.  468,  come  sostituito  dalla  legge
          23 agosto 1988, n. 362".
              -  La  rubrica  della tabella C della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge finanziaria
          2000),  reca:  "Stanziamenti  autorizzati  in  relazione  a
          disposizioni  di  legge  la  cui  quantificazione  annua e'
          demandata alla legge finanziaria".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  111  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              "Art.    111    (Servizio    meteorologico    nazionale
          distribuito).   -   1.   Per   lo  svolgimento  di  compiti
          conoscitivi  tecnico-scientifici  ed  operativi  nel  campo
          della  meteorologia,  e'  istituito,  ai sensi dell'art. 3,
          comma  1,  lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
          Servizio   meteorologico   nazionale  distribuito,  cui  e'
          riconosciuta     autonomia    scientifica,    tecnica    ed
          amministrativa,  costituito dagli organi statali competenti
          in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da
          esse designati.
              2.  Con  i  decreti  legislativi  da  emanarsi ai sensi
          dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  sono
          definiti   la  composizione  ed  i  compiti  del  consiglio
          direttivo  del Servizio meteorologico nazionale distribuito
          con   la   presenza   paritetica  di  rappresentanti  degli
          organismi  statali  competenti e delle regioni ovvero degli
          organismi   regionali,  nonche'  del  comitato  scientifico
          costituito   da   esperti  nella  materia  designati  dalla
          Conferenza  unificata  su proposta del consiglio direttivo.
          Con i medesimi decreti e' disciplinata l'organizzazione del
          servizio  che sara' comunque articolato per ogni regione da
          un  servizio  meteorologico operativo coadiuvato da un ente
          tecnico centrale".